Pratiche sleali 2005/0029 IT
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- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- qualsiasi 11
- professionista 10
- commerciale 9
- consumatore 8
- fisica 7
- prodotto 7
- agisca 7
- attività 7
- professionisti 6
- compresi 6
- presente 6
- direttiva 6
- rispetto 6
- seguente: 6
- professionale 5
- pratiche 5
- pubblicità 5
- ricorso 5
- decisione 5
- codice 4
- azione 4
- industriale 4
- persona 4
- punto 4
- quadro 4
- sostituito 4
- artigianale 4
- commerciali 4
- consumatori 4
- chiunque 3
- conto 3
- impegnati 3
- soggetto 3
- gruppo 3
- responsabile 3
- giuridica 3
- formulazione 3
- revisione 3
- codice_di_condotta 3
- controllo 3
- nome 3
- scopo 3
- amministrative 3
- regolamentari 3
- disposizioni 3
- esercitare 3
- minaccia 3
- sleali 3
- comunicazione 3
- capacità 3
Articolo 1
Scopo
La presente direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori.
«Articolo 1
La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.»
; 2) | all'articolo 2,
|
3) | l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per:
Articolo 9 Ricorso a molestie, coercizione o indebito_condizionamento Nel determinare se una pratica commerciale comporti molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito_condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
CAPO 3 CODICI DI CONDOTTA «Articolo 1 La presente direttiva ha lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.» ; |
2) | all'articolo 2,
|
3) | l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente: whereas |